Credito d’imposta formazione 4.0: sai che puoi ottenere l’incentivo per la formazione BIM?
Con la legge di Bilancio 2020 è stata prolungata di un anno la disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, comprese le tecnologie edili ed ingegneristiche (Building Information Modeling).
Tra gli ambiti formativi per cui un’azienda può usufruire del bonus formazione, è infatti espressamente menzionato il BIM “Tecniche e tecnologie di produzione: Tecnologie edili ed ingegneristiche (Building Information Modeling)”.
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L’offerta formativa BIM di Harpaceas è personalizzabile sulla base delle tue esigenze specifiche. Questo ci permette di mettere a tua disposizione tutti gli strumenti conoscitivi e le competenze utili a procedere nel percorso di adozione del BIM, con una maggiore consapevolezza per le scelte strategiche dell’azienda.
Rientrando tra le tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, la nostra formazione BIM è idonea all’ottenimento del bonus formazione 4.0.
Novità della proroga per il 2020
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019, la legge di Bilancio 2020 (legge 160 del 27.12.2019) indica le modifiche al credito d’imposta per la formazione 4.0.
Oltre alla proroga per il 2020, infatti, la legge prevede una semplificazione dell’accesso all’incentivo.
Innanzitutto, il bonus formazione 4.0 può essere richiesto per attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.
Le imprese che si avvalgono del credito d’imposta dovranno effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico secondo modalità che saranno definite prossimamente. Non è più necessario che lo svolgimento delle attività formative sia disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro di competenza.
Altra variazione rispetto al passato riguarda i massimali per accedere all’incentivo. Per tutte le spese sostenute nel periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019, sarà pari a:
– 50% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 300.000 euro, per le piccole imprese;
– 40% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 250.000 euro, per le medie imprese;
– 30% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 250.000 euro, per le grandi imprese.
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